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Art. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. La comunità di Rondissone è Ente autonomo
locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della
Costituzione, della legge generale dello stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i
poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2
FINALITA'
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso
civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai
valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la
cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e
sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita
dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti
criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici,
sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità
nazionale;
b) la promozione della funzione sociale
dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo
sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema
globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della
persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse
naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio
territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di
vita ed in particolare all’interno del territorio comunale non è
consentito, per quanto riguarda le attribuzioni del comune in materia,
l’insediamento di centrali nucleari, laboratori di sperimentazione e/o
ricerca applicata sulle reazioni nucleari, né la permanenza e/o il
transito di ordigni bellici o scorie radioattive di derivazione
nucleare, fatto salvo le unità, fisse o mobili, di diagnostica medica.
e) garantisce le condizioni di pari opportunità
tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n.123.
Art. 3
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
1. Il Comune realizza le proprie finalità
adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della Regione Piemonte
avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche,
sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la
provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione,
equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere
di autonomia.
Art. 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il territorio del Comune si estende per
Kmq.10,65 confinante con i Comuni di Torrazza Piemonte, Mazzè,
Verolengo, Cigliano, Chivasso, Saluggia.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in
Rondissone, Via Cesare Battisti 1.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali
si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per
particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi
diversi dalla propria sede con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La modifica della sede comunale può essere
disposta dal Consiglio.
Art. 5
ALBO PRETORIO
1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo
civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la
pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto
e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire
l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di
cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione
di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 6
STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si
identifica con il nome COMUNE DI RONDISSONE e con lo stemma aventi le
seguenti caratteristiche: stemma di forma ovale, la metà inferiore
campo rosso, riga orizzontale bianca, la metà superiore campo azzurro
con tre rondini: 2 nere sul lato sinistro, quella in alto recante ramo
d'ulivo nel becco, una bianca in basso a destra, rivolta verso l'alto.
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
Art. 7
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale,
il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla
legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e
di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione
ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le
funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col sindaco nella gestione
amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso
nei confronti del Consiglio.
Art. 8
CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia
organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità,
delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo
sulla sua applicazione.
2. L’elezione, la durata in carica, la
composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati
dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le
competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie
attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure
stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi
per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei
casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente
all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo
consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l’azione
complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e
legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione
amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono
contenere l’individuazione degli obbiettivi da raggiungere nonché le
modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli
strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione
al principio di solidarietà.
Art. 9
SESSIONI E CONVOCAZIONE
1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in
sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate
ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del
mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate
almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie
almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può
avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del
giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua
iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal
caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti
all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza
consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi
scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun
consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la
consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso
scritto può prevedere anche la data della seconda convocazione.
6. L’integrazione dell’ordine del giorno con
altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già
effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di
cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima
del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L’elenco degli argomenti da trattare deve
essere affisso nell’Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a
quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente
pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei
cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da
trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali
almeno due giorni prima non festivi della seduta sia nel caso di
sessioni ordinarie, sia nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12
ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi
casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il
funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale
subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco
entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve
tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza,
rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del
Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino
alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal
Vice Sindaco.
Art.10
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti
dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte
del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato
politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno
diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal
regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio
provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali
linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro
il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a
integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti
strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle
esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito
locale.
4. Al termine del mandato
politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il
documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di
realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto
all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di
realizzazione degli interventi previsti.
Art. 11
COMMISSIONI
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo
seno commissioni permanenti, temporanee o speciali e di indagine
sull’attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le
materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel
rispetto del criterio proporzionale. In ogni caso deve sempre essere
garantita la presenza della minoranza. Può essere previsto un sistema
di rappresentanza plurima o per delega. Per quanto riguarda le
commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza
è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare
ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari
e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame
di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il
Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri ogni qualvolta questi lo
richiedano.
Art. 12
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
1. Compito principale delle commissioni
permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del
Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni
dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di
quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere
particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. La Commissione di indagine, se istituita, può
esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il
Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti
esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
4. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio
delle seguenti attribuzioni:
a) la nomina del Presidente della commissione;
b) le procedure per l'esame e l'approfondimento
di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine
a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo
competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta
opportuna la preventiva consultazione;
d) metodi, procedimenti e termini per lo
svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
ART. 13
CONSIGLIERI
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la
sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi
rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono
esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha
ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono
esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono
alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono
dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale
riguardo, il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza
maturata da parte del consigliere interessato, provvede con
comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990
n.241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il
consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle
assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori,
entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di
ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e
infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 14
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. Le modalità e le forme di esercizio del
diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale,
previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e
degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è
subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in
osservanza del principio del - giusto procedimento -. Ai sensi del
presente statuto si intende per - giusto procedimento - quello per cui
l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva
istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.
I capigruppo consiliari possono richiedere gli atti riguardanti tali
pareri.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un
domicilio nel territorio comunale.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni
consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel
regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
Art. 15
GRUPPI CONSILIARI
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi,
secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al
segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more
della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non
componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti
per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei
capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 16
NOMINA DELLA GIUNTA
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta
tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice
Sindaco o Assessore devono:
a)
essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)
non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine,
fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di
trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice
Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e
compatibilità di cui al comma precedente.
ART. 17
LA GIUNTA - COMPOSIZIONE - FUNZIONAMENTO -
PRESIDENZA
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco
nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni
collegiali. Essa ha competenze per tutti gli atti di amministrazione
che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze del Sindaco e del Segretario comunale.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che
la presiede e da numero da due a quattro assessori, compreso il Vice
Sindaco.
3. Possono essere nominati assessori anche
cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti
di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale,
nel numero massimo di due. Gli Assessori non consiglieri sono
nominati, in ragione di comprovate competenze culturali,
tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come
candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non consiglieri
partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
4. Il Consiglio Comunale provvede
all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità
degli Assessori extraconsiliari nella prima seduta successiva alla
nomina da parte del Sindaco.
5. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco
che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti
proposti da singoli Assessori.
6. Le modalità di convocazione e funzionamento
sono stabiliti dalla Giunta stessa.
Art. 18
CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE
1. Le dimissioni da Assessore sono presentate,
per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa
sostituzione
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori
dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti,
dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa,
provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta
utile del Consiglio.
Art. 19
DECADENZA DELLA GIUNTA - MOZIONE DI
SFIDUCIA
1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la
rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la
decadenza della Giunta.
2. Nei casi previsti dal precedente comma la
Giunta Comunale rimane in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio
e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del
Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Il voto contrario del Consiglio su una
proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli
stessi.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla
carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio.
5. La mozione deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la
segreteria che provvede a notificare al Sindaco, agli Assessori ed ai
Capigruppo Consiliari, entro 24 ore successive.
6. La convocazione del Consiglio per la
discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non
oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
7. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno
successivo a quello in è stata approvata la mozione di sfiducia.
8. Il Segretario comunale informa il Prefetto per
gli adempimenti di competenza.
9. L’atto di approvazione della mozione di
sfiducia è rimesso al competente organo di controllo entro i cinque
giorni feriali successivi alla data di adozione.
Art. 20
ATTRIBUZIONI
1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di
tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad
alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura
debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella
competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria
competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si
indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri
cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie
competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo
Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di
attribuzioni di governo:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni
attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che non comportano
impegni di spesa sugli stanziamenti di Bilancio e che non siano
riservati dalla Legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili
dei servizi comunali;
c) elabora linee di indirizzo e predispone
disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni
del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di
raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) definisce condizioni per accordi ed approva
convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere,
servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze
consiliari;
f) modifica le tariffe, mentre elabora e propone
al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
g) nomina i membri delle commissioni per i
concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio
interessato;
h) propone criteri generali per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque
genere ad enti e persone;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti
e donazioni;
l) fissa la data di convocazione dei comizi per i
referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le
elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del
procedimento;
m) approva i regolamenti sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio;
n) approva i P.E.G. su proposta del direttore
generale;
o) esercita, previa determinazione dei costi ed
individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e
Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto
ad altro organo;
p) approva gli accordi di contrattazione
decentrata;
q) riferisce annualmente al Consiglio sulle
proprie attività e sulla attuazione dei programmi.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di
attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di competenze
funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
b) fissa, ai sensi del regolamento e degli
accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali
di lavoro per misurare la produttività dell'apparato sentito il
segretario comunale o, se nominato, il direttore generale;
c) determina i misuratori ed i modelli di
rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi
stabiliti dal Consiglio, sentito il revisore del conto.
Art. 21
DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Gli organi collegiali, in prima convocazione,
deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti
assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo
maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo
statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di
regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le
deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di
una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni
consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate
valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la
trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. L'istruttoria e la documentazione delle
proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione
delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario
comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in
uno dei casi di incompatibilità in tal caso è sostituito in via
temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 22
SINDACO
1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo
responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di
risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce
direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai
responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e
gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di
coordinamento ed eventuale controllo dell'attività degli assessori e
delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per
l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio
di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge
sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni
quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di
autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
Art. 23
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale
dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli
assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del
Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito
il Consiglio Comunale;
c)
convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della
legge n. 142/90, e s. m. e i.;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla
legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene
opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di
direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione
con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base
a esigenze effettive e verificabili.
Art. 24
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni
di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi
le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre
l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende
speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti
all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone
il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti
del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario
comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche
amministrative sull’intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte
ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e
società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli
obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi
attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 25
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni
di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del
Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede
alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei
consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti,
nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la
convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al
Consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 26
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE
1. Al Sindaco, al vice Sindaco, agli Assessori e
ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 27
VICE SINDACO
1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue
funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso
dall’esercizio delle funzioni ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis,
della legge n. 55/90 e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice
Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’altro assessore.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni
dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo
Sindaco.
4. Provvede a ricevere le dimissioni scritte del
Sindaco ed a riunire il Consiglio entro il decimo giorno feriale
successivo.
5. Le dimissioni, una volta trascorso il termine
di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono
irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di
Sindaco e gli altri effetti di cui al I° comma dell’art. 37-bis della
Legge 8 giugno 1990 n. 142.
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 28
SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco,
da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la
stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione
consortile dell’ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico
del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle
direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli
organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 29
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni
di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive
insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a
commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con
l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta,
formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al
Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli
Consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri
le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette
a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l’ufficio comunale per le
elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e
riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri
nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia
5. Il Segretario comunale roga i contratti del
Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria
l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti
unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra
funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli
dal Sindaco.
Art. 30
VICESEGRETARIO COMUNALE
1. La dotazione organica del personale potrà
prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei
funzionari apicali dell’Ente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il
Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento.
CAPO II
UFFICI
Art. 31
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
1. L’amministrazione del Comune si attua mediante
una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti
principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli
atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi
funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da
ciascun elemento dell’apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente
collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle
strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli
uffici.
Art. 32
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1. Il Comune disciplina con appositi atti la
dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del
presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla
base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita
al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione
amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili
degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi
di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità,
economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base
dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando
costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti,
verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico
vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei
cittadini.
Art. 33
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il Comune attraverso il regolamento di
organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il
funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le
responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti
reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi
amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio
secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica
di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena
autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun
settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai
funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli
obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini
istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione
amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di
professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi
collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera
organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le
rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi
delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 34
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli
organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla
disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico
del personale stabilito giuridico e il trattamento economico del
personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali,
svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei
cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere
con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei
relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei
rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è
altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile
degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e
dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le
condizioni e le modalità con le quali il comune promuove
l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura
condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità
psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e
dei diritti sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua
forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
TITOLO III
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 35
OBBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
1. Il comune informa la propria attività
amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di
trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di
semplicità delle procedute.
2. Gli organi istituzionali del comune e i
dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle
istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge, dal presente statuto e dei regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le
esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal
presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con
la provincia.
Art. 36
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
1. Il comune può istituire e gestire servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o
l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa
sono stabiliti dalla legge.
Art. 37
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
1. Il consiglio comunale può deliberare
l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire
un’istituzione o un’azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la
gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione
alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri
soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni
di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per
azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che
la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e
partecipare, anche direttamente, ad attività economiche connesse ai
suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di
diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il
presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del
comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle
istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 38
AZIENDE SPECIALI
1. Il consiglio comunale può deliberare la
costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di
autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività
a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità
e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire
attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i
trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali
possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale,
previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la
migliore qualità dei servizi.
Art. 39
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI
1. Lo statuto delle aziende speciali ne
disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il
consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il
collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle
aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso
dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di
speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per
funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici
ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso,
salvo casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può
procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del
collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e
determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle
aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle
tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i
bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed esercita la vigilanza
sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali
possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge,
documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle
finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 40
ISTITUZIONI
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del
comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia
gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore
3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal
sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per
documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e
alle finalità dell’amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi
e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i
criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione
dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la
vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla
gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e
degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità
organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di
partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al
controllo dell’istituzione.
Art. 41
SOCIETA’ PER AZIONI O A RESPONSABILITA’ LIMITATA
1. Il consiglio comunale può approvare la
partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente
provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria
importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri
eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di
quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve
in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti
pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentati tra i
soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel
concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei
consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere
nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a
responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa
all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare
annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità
limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia
adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla
società medesima.
Art. 42
CONVENZIONI
1. Il consiglio comunale, su proposta della
giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con
amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di
fornire in modo in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la
durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 43
CONSORZI
1. Il comune può partecipare alla costituzione di
consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più
servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto
applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a
maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del
precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a
carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti
fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui
all’art. 62, 2° comma del presente statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte
dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del
consorzio.
Art. 44
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione
di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano,
per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata
del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza
primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro
connesso adempimento.
2. L’accordo di programma, consistente nel
consenso unanime del presidente della regione, del presidente della
provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene
definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì
all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27,
comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17,
comma 9, della legge n. 127/97.
3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del
presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti
urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata
dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
ART. 45
PRINCIPI E CRITERI
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo
e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per
programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo
finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo
all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisore potrà comportare
proposte al consiglio comunale in materia di gestione
economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere
agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in
ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di
singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione
ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli
aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto
e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta
e di garanzia, 0con l'osservanza della legge, dei principi civilistici
concernenti il controllo delle società per azioni e del presente
statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate
forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo
operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella
degli organi e degli uffici dell'ente.
ART. 46
REVISORE DEL CONTO
1. Il revisore del conto, oltre a possedere
requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie
locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per
l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di
incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause
di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità
ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le
modalità di revoca e di decadenza, applicando in quanto compatibili,
le norme del codice civile relative ai sindaci delle Società per
Azioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con
modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto
di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue
competenze.
ART. 47
CONTROLLO DI GESTIONE
1. Per definire in maniera compiuta il
complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento
individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto
per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei
risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve
costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle
previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi
sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza
dell'attività amministrativa svolta;
d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi
fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative
responsabilità.
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 48
PARTECIPAZIONE
1. Il Comune garantisce e promuove la
partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di
assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le
libere forme associative e le organizzazioni di volontariato,
incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme
dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il
loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di
consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su
specifici problemi.
CAPO I
FORME DI INTERVENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO
Art. 49
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. I cittadini ed i soggetti portatori di
interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà
di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla
legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare
può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti
collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento,
contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli
interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni
previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i
soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati,
nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i
meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di
celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli
stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere
dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo
pretorio
o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme
di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro il termine stabilito
dal regolamento decorrente dalla comunicazione personale o dalla
pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie
scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro il
termine stabilito dal regolamento, dalla ricezione delle richieste di
cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno
e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente
all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle
richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente
motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da
contradditorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne
l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso
esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni
sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma primo hanno
altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento,
salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta potrà concludere accordi con i
soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento.
Art. 50
ISTANZE
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i
soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco
interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti
dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita
entro il termine massimo di 60 giorni dal sindaco, o dal segretario, o
dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o
gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate
dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi,
la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta,
nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
ART.51
PETIZIONI
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma
collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne
l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni
necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma
dell'articolo 58 determina la procedura della petizione, i tempi, le
forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale
procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune
sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non
ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In
quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte
dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed
adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo
competente entro giorni 30 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è
rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in
consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una
discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque
tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prime seduta
del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un
provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la
comunicazione.
Art. 52
PROPOSTE
1. Numero 100 cittadini elettori possono avanzare
proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco
trasmette entro 30 giorni all'organo competente, corredato dal parere
dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché
dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti
dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti
si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del
pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del
provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 53
PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune valorizza le autonome forme
associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di
incentivazione previste dal successivo art.57, l'accesso ai dati di
cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee
forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti
generali.
2. I relativi criteri generali vengono
periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.
Art. 54
ASSOCIAZIONI
1. La giunta comunale registra, previa istanza
degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le
associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o
possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono
essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi
collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti
interessati.
Art. 55
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di
partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di
iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di
particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi
organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per
l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di
acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e
quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale
sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati
a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro
30 giorni dalla richiesta.
Art. 56
INCENTIVAZIONE
1. Alle associazioni ed agli organismi di
partecipazione, aventi i fini previsti dal regolamento relativo ai
criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e
sussidi, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti
sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale
e organizzativa.
Art. 57
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI
1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle
associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori
i rappresentanti di questi ultimi.
CAPO III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
Art. 58
REFERENDUM
1. Un numero di elettori residenti non inferiore
al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano
indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in
materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative
vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento
è già indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre
escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano
regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve
essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in
ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi
competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di
cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento
nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità
di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro
validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del
risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla
proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito
all’oggetto della stessa. (n.b. = ogni comune potrà poi prevedere
autonomamente la possibilità di indicare il numero massimo di giorni
previsto).
7. Non si procede agli adempimenti del comma
precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno
degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni
approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere
adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei
consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a
referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono
assumere decisioni contrastanti con essa.
Art. 59
DIRITTO DI ACCESSO
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita
la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti
che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite
dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti
che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a
limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal
regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le
categorie degli atti riservati, disciplina anche casi in cui è
applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di
organizzazione per il rilascio delle copie.
ART. 60
DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle
aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni
previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che
dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione
all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più
idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva
,inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità
indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti
organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al
diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta
norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei
principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti
previsti dall'articolo 26 Legge 7 agosto 1990,numero 241.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 61
NOMINA
1. I difensore civico è nominato dal consiglio
comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con
altri comuni o con la provincia di Torino, a scrutinio segreto e a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui
al presente articolo può far pervenire la propria candidatura
all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo
controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve
avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia
garanzia di indipendenza, probità e competenza
giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in
scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o
equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il
consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino
all’insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di
consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e
comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i
membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i
membri di partiti politici;
c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di
persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti
contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a
qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione
comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o
affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi
dipendenti od il segretario comunale.
Art. 62
DECADENZA
1. Il difensore civico decade dal suo incarico
nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel
caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione
comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio
comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal
suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza
dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o
dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà
il consiglio comunale a provvedere.
Art. 63
FUNZIONI
1. Il difensore civico ha il compito di
intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di
garantirne l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti
comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e
stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro
richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che
ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché
la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare
consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa
tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare
affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio
interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve
essere disponibile per il pubblico nel ufficio almeno un giorno alla
settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo
sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della legge
15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17 comma
39, dell’ultima legge citata.
Art. 64
FACOLTA’ E PREROGATIVE
1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso
idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale,
unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento
del suo incarico.
2. Il difensore civico nell’esercizio del suo
mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso
dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del
servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti
senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni
l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino
che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o
alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi
riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare
l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa
opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E’ facoltà del difensore civico quale garante
dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di
presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute
pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni
private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data
di dette riunioni.
Art. 65
RELAZIONE ANNUALE
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro
il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno
precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le
illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più
opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al
primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il
funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi
pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all’albo
pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30
giorni in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità il
difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco
affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere
convocato entro 30 giorni.
Art. 66
INDENNITA’ DI FUNZIONE
1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità
di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio
comunale.
TITOLO II
FUNZIONE NORMATIVA
CAPO I
APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 67
DELIBERAZIONE DELLO STATUTO
1. Lo statuto del comune è deliberato dal
consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta la
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e
lo statuto è approvato se ottiene per due volte successive, il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Lo statuto, dopo l’approvazione è inviato nel
termine di legge al Comitato Regionale di Controllo per il visto di
legittimità.
3. Appena ottenuto il visto di legittimità il
comune invia lo Statuto alla Regione per la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale.
4. Contestualmente alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione, lo statuto è pubblicato all’Albo
pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e trasmesso al Ministero
dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
Statuti.
Art. 68
REVISIONE DELLO STATUTO
1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono
approvate con delibera del consiglio comunale con le stesse modalità e
procedure di cui all’articolo precedente.
2. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello
Statuto respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se
non è decorso un anno dalla data della delibera di rigetto.
3. Il provvedimento abrogativo dello Statuto o di
parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata
in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo
diviene operante.
Art. 69
EFFICACIA DELLO STATUTO
1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all’Albo pretorio dell’Ente.
CAPO II
ATTIVITA’ REGOLAMENTARE
Art. 70
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI
1.I regolamenti adottati a norma e per gli
effetti dell’art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sono soggetti
alle seguenti limitazioni:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto
con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i
regolamenti dello Stato, della Regione e con il presente Statuto;
b) la loro efficacia è limitata all’ambito territoriale del
Comune;
c) le disposizioni contenute devono essere di carattere generale e
non particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva;
e) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da
norme regolamentari successivi per espressa dichiarazione del
Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni
adottate e le precedenti o perché il nuovo regolamento disciplina
l’intera materia, già trattata dal regolamento precedente.
ART.71
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI
1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti
spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai
cittadini, intervenendo nei modi e nelle forme stabiliti dal presente
Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art.32 comma 22, lettera a) della Legge 8
giugno 1990 n.142, fatti salvi i casi in cui la competenza è
attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla Legge o dal
presente Statuto.
3. I regolamenti sono pubblicati all’Albo
pretorio del Comune:
a) dopo l’adozione della deliberazione di approvazione, con le
modalità stabilite dall’art.47, comma 12, della Legge 8 giugno 1990
n.142;
b) successivamente, per ulteriori quindici giorni, dopo che il
provvedimento sia stato sottoposto ai prescritti controlli ed abbia
ottenuto le necessarie approvazioni ed omologazione.
ART.72
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A
LEGGI SOPRAVVENUTE
1. Qualora si rendano necessari adeguamenti dello
Statuto o di regolamenti, in particolare modo nelle materie di
competenza riservate al Comune, per modifiche intervenute a seguito
dell’entrata in vigore di normativa statale e regionale, queste
debbono essere apportate, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella Legge 8
giugno 1990, n.142 e nelle disposizioni di principio contenute in
altre leggi, e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni
successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. |