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Art. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. La comunità di Rondissone è Ente autonomo
locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della
Costituzione, della legge generale dello stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i
poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2
FINALITA'
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso
civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai
valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la
cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e
sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita
dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti
criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici,
sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità
nazionale;
b) la promozione della funzione sociale
dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo
sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema
globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della
persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse
naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio
territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di
vita ed in particolare all’interno del territorio comunale non è
consentito, per quanto riguarda le attribuzioni del comune in materia,
l’insediamento di centrali nucleari, laboratori di sperimentazione e/o
ricerca applicata sulle reazioni nucleari, né la permanenza e/o il
transito di ordigni bellici o scorie radioattive di derivazione
nucleare, fatto salvo le unità, fisse o mobili, di diagnostica medica.
e) garantisce le condizioni di pari opportunità
tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n.123.
Art. 3
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
1. Il Comune realizza le proprie finalità
adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della Regione Piemonte
avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche,
sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la
provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione,
equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere
di autonomia.
Art. 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il territorio del Comune si estende per
Kmq.10,65 confinante con i Comuni di Torrazza Piemonte, Mazzè,
Verolengo, Cigliano, Chivasso, Saluggia.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in
Rondissone, Via Cesare Battisti 1.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali
si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per
particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi
diversi dalla propria sede con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La modifica della sede comunale può essere
disposta dal Consiglio.
Art. 5
ALBO PRETORIO
1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo
civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la
pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto
e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire
l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di
cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione
di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 6
STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si
identifica con il nome COMUNE DI RONDISSONE e con lo stemma aventi le
seguenti caratteristiche: stemma di forma ovale, la metà inferiore
campo rosso, riga orizzontale bianca, la metà superiore campo azzurro
con tre rondini: 2 nere sul lato sinistro, quella in alto recante ramo
d'ulivo nel becco, una bianca in basso a destra, rivolta verso l'alto.
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
Art. 7
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale,
il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla
legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e
di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione
ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le
funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col sindaco nella gestione
amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso
nei confronti del Consiglio.
Art. 8
CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia
organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità,
delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo
sulla sua applicazione.
2. L’elezione, la durata in carica, la
composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati
dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le
competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie
attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure
stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi
per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei
casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente
all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo
consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l’azione
complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e
legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione
amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono
contenere l’individuazione degli obbiettivi da raggiungere nonché le
modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli
strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione
al principio di solidarietà.
Art. 9
SESSIONI E CONVOCAZIONE
1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in
sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate
ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del
mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate
almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie
almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può
avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del
giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua
iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal
caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti
all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza
consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi
scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun
consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la
consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso
scritto può prevedere anche la data della seconda convocazione.
6. L’integrazione dell’ordine del giorno con
altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già
effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di
cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima
del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L’elenco degli argomenti da trattare deve
essere affisso nell’Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a
quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente
pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei
cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da
trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali
almeno due giorni prima non festivi della seduta sia nel caso di
sessioni ordinarie, sia nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12
ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi
casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il
funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale
subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco
entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve
tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza,
rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del
Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino
alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal
Vice Sindaco.
Art.10
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti
dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte
del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato
politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno
diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal
regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio
provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali
linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro
il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a
integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti
strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle
esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito
locale.
4. Al termine del mandato
politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il
documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di
realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto
all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di
realizzazione degli interventi previsti.
Art. 11
COMMISSIONI
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo
seno commissioni permanenti, temporanee o speciali e di indagine
sull’attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le
materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel
rispetto del criterio proporzionale. In ogni caso deve sempre essere
garantita la presenza della minoranza. Può essere previsto un sistema
di rappresentanza plurima o per delega. Per quanto riguarda le
commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza
è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare
ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari
e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame
di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il
Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri ogni qualvolta questi lo
richiedano.
Art. 12
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
1. Compito principale delle commissioni
permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del
Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni
dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di
quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere
particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. La Commissione di indagine, se istituita, può
esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il
Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti
esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
4. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio
delle seguenti attribuzioni:
a) la nomina del Presidente della commissione;
b) le procedure per l'esame e l'approfondimento
di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine
a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo
competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta
opportuna la preventiva consultazione;
d) metodi, procedimenti e termini per lo
svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
ART. 13
CONSIGLIERI
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la
sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi
rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono
esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha
ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono
esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono
alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono
dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale
riguardo, il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza
maturata da parte del consigliere interessato, provvede con
comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990
n.241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il
consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle
assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori,
entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di
ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e
infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 14
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. Le modalità e le forme di esercizio del
diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale,
previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e
degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è
subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in
osservanza del principio del - giusto procedimento -. Ai sensi del
presente statuto si intende per - giusto procedimento - quello per cui
l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva
istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.
I capigruppo consiliari possono richiedere gli atti riguardanti tali
pareri.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un
domicilio nel territorio comunale.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni
consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel
regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
Art. 15
GRUPPI CONSILIARI
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi,
secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al
segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more
della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non
componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti
per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei
capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 16
NOMINA DELLA GIUNTA
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta
tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice
Sindaco o Assessore devono:
a)
essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)
non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine,
fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di
trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice
Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e
compatibilità di cui al comma precedente.
ART. 17
LA GIUNTA - COMPOSIZIONE - FUNZIONAMENTO -
PRESIDENZA
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco
nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni
collegiali. Essa ha competenze per tutti gli atti di amministrazione
che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze del Sindaco e del Segretario comunale.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che
la presiede e da numero da due a quattro assessori, compreso il Vice
Sindaco.
3. Possono essere nominati assessori anche
cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti
di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale,
nel numero massimo di due. Gli Assessori non consiglieri sono
nominati, in ragione di comprovate competenze culturali,
tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come
candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non consiglieri
partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
4. Il Consiglio Comunale provvede
all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità
degli Assessori extraconsiliari nella prima seduta successiva alla
nomina da parte del Sindaco.
5. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco
che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti
proposti da singoli Assessori.
6. Le modalità di convocazione e funzionamento
sono stabiliti dalla Giunta stessa.
Art. 18
CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE
1. Le dimissioni da Assessore sono presentate,
per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa
sostituzione
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori
dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti,
dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa,
provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta
utile del Consiglio.
Art. 19
DECADENZA DELLA GIUNTA - MOZIONE DI
SFIDUCIA
1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la
rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la
decadenza della Giunta.
2. Nei casi previsti dal precedente comma la
Giunta Comunale rimane in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio
e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del
Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Il voto contrario del Consiglio su una
proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli
stessi.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla
carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio.
5. La mozione deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la
segreteria che provvede a notificare al Sindaco, agli Assessori ed ai
Capigruppo Consiliari, entro 24 ore successive.
6. La convocazione del Consiglio per la
discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non
oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
7. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno
successivo a quello in è stata approvata la mozione di sfiducia.
8. Il Segretario comunale informa il Prefetto per
gli adempimenti di competenza.
9. L’atto di approvazione della mozione di
sfiducia è rimesso al competente organo di controllo entro i cinque
giorni feriali successivi alla data di adozione.
Art. 20
ATTRIBUZIONI
1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di
tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad
alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura
debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella
competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria
competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si
indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri
cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie
competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo
Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di
attribuzioni di governo:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni
attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che non comportano
impegni di spesa sugli stanziamenti di Bilancio e che non siano
riservati dalla Legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili
dei servizi comunali;
c) elabora linee di indirizzo e predispone
disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni
del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di
raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) definisce condizioni per accordi ed approva
convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere,
servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze
consiliari;
f) modifica le tariffe, mentre elabora e propone
al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
g) nomina i membri delle commissioni per i
concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio
interessato;
h) propone criteri generali per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque
genere ad enti e persone;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti
e donazioni;
l) fissa la data di convocazione dei comizi per i
referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le
elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del
procedimento;
m) approva i regolamenti sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio;
n) approva i P.E.G. su proposta del direttore
generale;
o) esercita, previa determinazione dei costi ed
individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e
Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto
ad altro organo;
p) approva gli accordi di contrattazione
decentrata;
q) riferisce annualmente al Consiglio sulle
proprie attività e sulla attuazione dei programmi.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di
attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di competenze
funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
b) fissa, ai sensi del regolamento e degli
accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali
di lavoro per misurare la produttività dell'apparato sentito il
segretario comunale o, se nominato, il direttore generale;
c) determina i misuratori ed i modelli di
rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi
stabiliti dal Consiglio, sentito il revisore del conto.
Art. 21
DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Gli organi collegiali, in prima convocazione,
deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti
assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo
maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo
statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di
regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le
deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di
una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni
consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate
valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la
trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. L'istruttoria e la documentazione delle
proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione
delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario
comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in
uno dei casi di incompatibilità in tal caso è sostituito in via
temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 22
SINDACO
1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo
responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di
risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce
direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai
responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e
gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di
coordinamento ed eventuale controllo dell'attività degli assessori e
delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per
l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio
di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge
sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni
quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di
autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
Art. 23
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale
dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli
assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del
Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito
il Consiglio Comunale;
c)
convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della
legge n. 142/90, e s. m. e i.;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla
legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene
opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di
direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione
con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base
a esigenze effettive e verificabili.
Art. 24
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni
di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi
le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre
l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende
speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti
all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone
il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti
del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario
comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche
amministrative sull’intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte
ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e
società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli
obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi
attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 25
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni
di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del
Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede
alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei
consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti,
nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la
convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al
Consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 26
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE
1. Al Sindaco, al vice Sindaco, agli Assessori e
ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 27
VICE SINDACO
1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue
funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso
dall’esercizio delle funzioni ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis,
della legge n. 55/90 e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice
Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’altro assessore.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni
dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo
Sindaco.
4. Provvede a ricevere le dimissioni scritte del
Sindaco ed a riunire il Consiglio entro il decimo giorno feriale
successivo.
5. Le dimissioni, una volta trascorso il termine
di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono
irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di
Sindaco e gli altri effetti di cui al I° comma dell’art. 37-bis della
Legge 8 giugno 1990 n. 142.
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 28
SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco,
da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la
stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione
consortile dell’ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico
del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle
direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli
organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 29
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni
di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive
insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a
commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con
l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta,
formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al
Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli
Consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri
le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette
a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l’ufficio comunale per le
elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e
riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri
nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia
5. Il Segretario comunale roga i contratti del
Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria
l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti
unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra
funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli
dal Sindaco.
Art. 30
VICESEGRETARIO COMUNALE
1. La dotazione organica del personale potrà
prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei
funzionari apicali dell’Ente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il
Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento.
CAPO II
UFFICI
Art. 31
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
1. L’amministrazione del Comune si attua mediante
una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti
principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli
atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi
funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da
ciascun elemento dell’apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente
collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle
strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli
uffici.
Art. 32
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1. Il Comune disciplina con appositi atti la
dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del
presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla
base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita
al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione
amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili
degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi
di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità,
economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base
dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando
costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti,
verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico
vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei
cittadini.
Art. 33
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il Comune attraverso il regolamento di
organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il
funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le
responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti
reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi
amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio
secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica
di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena
autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun
settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai
funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli
obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini
istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione
amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di
professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi
collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera
organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le
rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi
delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 34
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli
organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla
disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico
del personale stabilito giuridico e il trattamento economico del
personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali,
svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei
cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere
con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei
relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei
rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è
altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile
degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e
dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le
condizioni e le modalità con le quali il comune promuove
l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura
condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità
psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e
dei diritti sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua
forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
TITOLO III
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 35
OBBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
1. Il comune informa la propria attività
amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di
trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di
semplicità delle procedute.
2. Gli organi istituzionali del comune e i
dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle
istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge, dal presente statuto e dei regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le
esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal
presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con
la provincia.
Art. 36
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
1. Il comune può istituire e gestire servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o
l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa
sono stabiliti dalla legge.
Art. 37
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
1. Il consiglio comunale può deliberare
l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire
un’istituzione o un’azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la
gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione
alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri
soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni
di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per
azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che
la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e
partecipare, anche direttamente, ad attività economiche connesse ai
suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di
diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il
presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del
comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle
istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 38
AZIENDE SPECIALI
1. Il consiglio comunale può deliberare la
costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di
autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività
a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità
e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire
attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i
trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali
possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale,
previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la
migliore qualità dei servizi.
Art. 39
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI
1. Lo statuto delle aziende speciali ne
disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il
consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il
collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle
aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso
dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di
speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per
funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici
ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso,
salvo casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può
procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del
collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e
determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle
aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle
tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i
bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed esercita la vigilanza
sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali
possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge,
documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle
finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 40
ISTITUZIONI
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del
comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia
gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore
3. Gli organi dell’istituzione |