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ART. 1:
DENOMINAZIONE – SEDE
1.1 E' costituita in forma
pubblica un' Associazione Turistica denominata “Pro Loco Rondissone in festa”.
1.2 L'associazione ha sede in
piazza Borella n. 1 nel Comune di Rondissone (TO).
ART. 2:
COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'
2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci)
che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale,
ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di Rondissone
e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.
2.2 La Pro Loco non ha finalità
di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del
volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed
indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività
di promozione ed utilità sociale.
2.3 La Pro Loco può sviluppare
la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la
pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od
elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di
eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
2.4 La Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I.
ed al Comitato Regionale delle Pro Loco del Piemonte, nel rispetto dello Statuto
e delle normative U.N.P.L.I.
ART. 3:
OGGETTO SOCIALE
3.1 Le finalità che la Pro Loco
ha come oggetto sociale sono:
a) svolgere fattiva opera per
organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni
competenti il miglioramento estetico della zona e le iniziative atte a tutelare
e valorizzare le bellezze naturali nonchè il patrimonio storico-monumentale ed
ambientale;
b) promuovere e organizzare,
anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni,
escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni
sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonchè iniziative di
solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti,
ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e
la qualità della vita dei residenti;
c) sviluppare l'ospitalità e
l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;
d) stimolare il miglioramento
delle infrastrutture della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
e) preoccuparsi del regolare
svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle
azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
f) collaborare con gli Organi
competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di
interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e
proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
g) curare l'informazione e
l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
h) promuovere e sviluppare
attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della
località.
i) aprire e gestire circoli
per i soci.
ART. 4: I
SOCI
4.1 I soci della Pro Loco si
distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori;
c) Soci Benemeriti;
d) Soci Onorari.
4.2 Sono Soci Ordinari coloro
che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono
essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per
motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.
4.3 Sono Soci Sostenitori
coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie.
4.4 Sono Soci Benemeriti coloro
che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari
acquisiti a favore della Pro Loco.
4.5 Sono Soci Onorari i Soci
che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti
nella vita della Pro Loco.
4.6 Non è ammessa la categoria
dei Soci temporanei.
ART. 5:
DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
5.1 I Soci Ordinari e
Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e
Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
5.2 Tutti i Soci, purchè
maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli
organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere eletti alle
cariche direttive della Pro Loco;
c) di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
d) a ricevere la tessera della
Pro Loco;
e) a ricevere le pubblicazioni
della Pro Loco;
f) a frequentare i locali della
Pro Loco;
g) ad ottenere eventuali
facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro
Loco.
5.3 I Soci hanno l'obbligo di:
a) rispettare lo statuto ed i
regolamenti della Pro Loco;
b) versare nei termini la quota
associativa alla Pro Loco;
c) non operare in concorrenza
con l'attività della Pro Loco.
ART. 6:
AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1 L'ammissione di un nuovo
Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del
versamento della quota associativa annuale.
6.2 La quota associativa è
intrasmissibile e non rivalutabile.
6.3 L'esclusione di un Socio
viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per
morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a
comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.
ART. 7: GLI
ORGANI
7.1 Sono organi della Pro Loco:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario ed il Tesoriere;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Presidente onorario (eventuale).
ART. 8:
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
8.1 L'Assemblea rappresenta
l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al
presente statuto, obbligano i Soci.
Ogni Socio esprime un voto
indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
8.2 L'Assemblea ha il compito
di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
8.3 All'Assemblea prendono
parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con
la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Sono consentite due
deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.
8.4 L'Assemblea è ordinaria e
straordinaria.
Le Assemblee, sia ordinaria sia
straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza
dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi,
l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso
modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della
Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria sia
straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione
del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso
portato a conoscenza dei Soci (i soci devono essere in regola con il versamento
della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la
celebrazione dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata. L'Assemblea, sia ordinaria sia
straordinaria, è valida (salvo quanto diversamente previsto nel presente
statuto) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci
e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda
convocazione, da indirsi un ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il
numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei
voti espressi.
8.5 L'Assemblea ordinaria è
convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera
sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio
preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o
dei Soci.
8.6 L'Assemblea per
l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di giugno.
8.7 L'Assemblea straordinaria
è convocata:
a) dal Presidente quando ne
ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta
della maggioranza dei componenti del Consiglio;
c) a seguito di richiesta
sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
d) per le modifiche del
presente Statuto;
e) per lo scioglimento della
Pro Loco.
8.8 L'avviso di convocazione
delle Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) deve essere consegnata a mano
o a mezzo posta; la spedizione può essere sostituita dall'affissione con
modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci (es. nella sede della pro loco,
in pubblica bacheca, etc.).
8.9 Le modifiche statutarie
sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei
voti validi.
8.10 Delle riunioni assembleari
e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede
sociale.
ART. 9:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 L'Assemblea, dopo aver
fissato il numero, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.
9.2 Il Consiglio Direttivo è
composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata
rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque e non
superiore a ventuno unità.
9.3 I componenti del Consiglio
Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
9.4 Il Consiglio Direttivo si
riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno
il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei
Componenti.
9.5 I Consiglieri che
risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata,
possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il
quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo
comma.
9.6 In caso di vacanza per
qualsiasi motivo si procederà come segue:
i Consiglieri mancanti saranno
sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono
immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la
surroga sarà indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del
Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente
nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e
riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato
decaduto ed il Presidente dovrà, entro due mesi dal verificarsi della vacanza,
indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9.7 Il Consiglio Direttivo
decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e
finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta
Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio
Direttivo.
9.8 Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del
Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in
caso di parità è determinante il voto del Presidente.
9.9 Il Consiglio Direttivo è
investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare
gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità
sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo
tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del
patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo
programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario
consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
9.10 Le riunioni del
Consiglio Direttivo sono pubbliche.
9.11 Alla riunione del
Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a
particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza
diritto a voto.
9.12 Delle riunioni
consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da
tutti i soci presso la sede sociale.
ART. 10:
IL PRESIDENTE
10.1 Il Presidente della Pro
Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a
scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio
Direttivo.
10.2 Il Vice Presidente (o i
Vice Presidenti), nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono pure
nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.
10.3 Il Presidente dura in
carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere
riconfermato. La carica è gratuita.
10.4 In caso di assenza o di
impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti
(i quali in tal caso operano congiuntamente).
10.5 In caso di impedimento
definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che
provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
10.6 Il Presidente è il
rappresentante legale della Pro Loco ha la responsabilità della sua
Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e
presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della
conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
10.7 E' assistito dal
Segretario.
ART. 11:
IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE
11.1 Il Tesoriere ed il
Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.
11.2 Il Segretario assiste il
Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la
conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura
l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli
uffici.
11.3 Il Segretario è
responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla
quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonchè della
regolare tenuta dei libri sociali.
11.4 Il Tesoriere segue i
movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.
11.5 E' possibile affidare i
due incarichi ad un solo Consigliere.
ART. 12:
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
12.1 Il Collegio dei Revisori
dei conti è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni
tre anni, dall'Assemblea dei Soci.
12.2 Il Collegio dei Revisori
dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in
qualsiasi momento la contabilità sociale.
12.3 I Revisori dei Conti
sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono
esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto
di voto.
12.4 I Revisori dei conti
durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio
Direttivo; essi sono rieleggibili.
ART. 13:
IL PRESIDENTE ONORARIO
13.1 Il Presidente Onorario può
essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a
favore della Pro Loco.
13.2 Al Presidente Onorario
possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di
eventuali contatti con altri Enti.
ART. 14:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
14.1 Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco iscritta:
a) su richiesta di almeno la
metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta di almeno la
metà più uno dei Soci;
c) in caso di inattività del
Consiglio Direttivo;
d) in caso di irregolarità
nella gestione della Pro Loco;
e) negli altri casi previsti
dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I..
14.2 Il Commissario viene
nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire
l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.
ART. 15:
ENTRATE E SPESE
15.1 Le risorse economiche
con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della
propria attività sono:
1) quote e contributi dei Soci;
2) eredità, donazioni e legati;
3) contributi dell'Unione
Europea e di organismi internazionali;
4) contributi dello Stato,
delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
5) entrate derivanti da
prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi delle cessioni di
beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
7) erogazioni liberali dei Soci
e di terzi;
8) entrate derivanti da
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
9) altre entrate compatibili
con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
15.2 Tutte le entrate ed i
proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il
raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o
distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
15.3 Gli eventuali utili o
avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle
attività istituzionali.
ART. 16:
PRESTAZIONI DEI SOCI
16.1 La Pro Loco si avvale
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
16.2 La Pro Loco può, in caso
di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
16.3 Tutte le cariche della
Pro Loco sono di norma gratuite.
16.4 Il Consiglio Direttivo
delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può
prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone
che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.
16.5 Nel caso in cui la
qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio
Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco)
mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e
dietro prestazione di regolare documentazione fiscale.
ART. 17:
RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO
17.1 Il Consiglio Direttivo
della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e
finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.
Contestualmente all'approvazione del bilancio.
17.2 Tale rendiconto deve
essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla
Legislazione vigente in materia.
17.3 Il rendiconto approvato
dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.
ART. 18: LO
SCIOGLIMENTO
18.1 L'eventuale scioglimento
della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.
In prima convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la
decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti. In
seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo. l'assemblea è validamente
costituita con i 2/3 degli aventi diritto a deliberazione con il voto favorevole
della metà più uno dei presenti.
18.2 In caso di scioglimento,
dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme
eventualmente restanti saranno devolute in favore di altre Associazioni di
promozione sociale con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale.
18.3 I beni acquisiti con il
concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al
Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con obbligo di essere utilizzate a
fini di utilità sociale.
ART. 19:
NORME FINALI
19.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal
presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.
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